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Sez. L, Sentenza n. 1831 del 16/03/1984 (Rv. 433899 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI SOGGETTIVI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICHE - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - SPECIFICITÀ - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433899-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI SOGGETTIVI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICHE - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - SPECIFICITÀ - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Nelle controversie in tema di pensione d'Invalidità, la valutazione degli elementi soggettivi (età, attitudini, grado di cultura, esperienza lavorativa) dell'assicurato e delle condizioni ambientali e socio-economiche non è obbligatoria - ma solo facoltativa - nel caso in cui gli accertamenti medico-legali evidenziano una riduzione della capacità lavorativa notevolmente inferiore alla soglia legale d'Invalidità pensionabile; in ogni caso, detta valutazione deve essere compiuta, dal giudice del merito, con motivazione adeguata e corretta e con specifico riferimento al caso concreto, non essendo, in particolare, sufficiente il generico accenno alla concorrenza della manodopera offerta da "elementi giovanissimi e sani". (V 1685/79, mass n 398034).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)