Sez. L, Sentenza n. 9244 del 14/12/1987 (Rv. 456444 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ATTIVITÀ REMUNERATA SVOLTA DAL LAVORATORE FRUENTE DI INTEGRAZIONE SALARIALE E LEGITTIMANTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ATTIVITÀ REMUNERATA SVOLTA DAL LAVORATORE FRUENTE DI INTEGRAZIONE SALARIALE E LEGITTIMANTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - NOZIONE.*
Per "attività remunerata", il cui svolgimento non è consentito al lavoratore che fruisce di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni, e che può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, può intendersi pure quella creativa di un'organizzazione produttiva suscettibile di produrre reddito, anche se la redditività è solo potenziale e non attuale, ma non anche quell'attività preliminare e preparatoria di un'impresa futura, che concreta soltanto un progetto di reddito meramente subiettivo (nella in base all'enunciato principio la S.C. ha annullato la decisione del merito che aveva ritenuto lo svolgimento di attività remunerata da parte di chi stava costruendo capannoni ed acquistando macchinari al fine di iniziare in futuro una produzione meccanica). (V 2418/87, mass n 451588).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)