Sez. L, Sentenza n. 2418 del 07/03/1987 (Rv. 451588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LICENZIAMENTO DI LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE PER ATTIVITÀ LAVORATIVA REMUNERATA - GIUDIZIO SULLA RELATIVA VALIDITÀ - GIURAMENTO DECISORIO DEFERITO AL DIPENDENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LICENZIAMENTO DI LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE PER ATTIVITÀ LAVORATIVA REMUNERATA - GIUDIZIO SULLA RELATIVA VALIDITÀ - GIURAMENTO DECISORIO DEFERITO AL DIPENDENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio sulla validità del licenziamento intimato ad un lavoratore in cassa integrazione, per asserito svolgimento di attività lavorativa remunerata in violazione del divieto sub art. 3 d.l. legge 9 novembre 1945 n. 788, il giuramento deferito al dipendente sull'effettiva prestazione dell'attività lavorativa presso terzi durante il periodo di intervento, in suo favore, della C.i.G. è inammissibile per difetto del carattere della decisorietà, poiché la formula del giuramento non è idonea a determinare la definizione della lite occorrendo acquisire - aliunde - la prova della (indebita) percezione della remunerazione che non può essere compresa nella formula trattandosi di un fatto civilmente illecito. (V 4142/86, mass n 446930, sull'ultima parte; (V 724/83, mass n 425468, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)