Sez. 3, Sentenza n. 1717 del 24/03/1979 (Rv. 398080 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO CAMBIARIO - POSIZIONE DELLO OPPONENTE - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CREDITORE OPPOSTO PER IL PAGAMENTO DEL CREDITO NASCENTE DAL RAPPORTO SOSTANZIALE - AMMISSIBILITA - OMESSA PROPOSIZIONE DI TALE DOMANDA - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO CAMBIARIO - POSIZIONE DELLO OPPONENTE - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CREDITORE OPPOSTO PER IL PAGAMENTO DEL CREDITO NASCENTE DAL RAPPORTO SOSTANZIALE - AMMISSIBILITA - OMESSA PROPOSIZIONE DI TALE DOMANDA - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario l'opponente assume la qualita di attore non soltanto in senso processuale, ma anche in senso sostanziale: ne consegue che il creditore opposto puo proporre, per il caso di accertamento dell'inefficacia o della nullita della cambiale come titolo esecutivo, domanda riconvenzionale per il pagamento del credito nascente dal rapporto sostanziale. Pertanto, qualora il creditore opposto non formuli, nel giudizio di primo grado, una conclusione specifica avente a oggetto il pagamento del credito nascente dal rapporto sostanziale, l'oggetto della controversia rimane fissato nell'ambito del rapporto cambiario, non essendo ammissibile la proposizione di domande riconvenzionali per la prima volta in grado di appello. (V 1150/75, mass n 374586).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)