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Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 26/03/1975 (Rv. 374586 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE FONDATA SU TITOLO CAMBIARIO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE OPPOSTO, IN VIA PRINCIPALE DEL RAPPORTO CAMBIARIO ED IN VIA SUBORDINATA, DELL'AZIONE CAUSALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374586-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE FONDATA SU TITOLO CAMBIARIO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE OPPOSTO, IN VIA PRINCIPALE DEL RAPPORTO CAMBIARIO ED IN VIA SUBORDINATA, DELL'AZIONE CAUSALE - AMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione forzata fondata su titolo cambiario e perfettamente lecito da parte del creditore opposto far valere, in via principale, il rapporto cambiario, e, in via subordinata, nell'ipotesi che sia accertata l'inefficacia o la nullita della cambiale come titolo esecutivo, proporre domanda riconvenzionale per il pagamento del credito nascente dal rapporto sottostante. (Conf 3389/73, mass n 367333).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)