Sez. U, Sentenza n. 2244 del 06/02/2015 (Rv. 634255 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Risarcimento dei danni derivanti da atti e provvedimenti amministrativi in materia edilizia - Domande proposte nei giudizi iniziati successivamente al 30 giugno 1998 e fino al 9 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le domande di risarcimento dei danni proposte nei giudizi iniziati successivamente al 30 giugno 1998 e fino al 9 agosto 2000, aventi ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, spettano - in virtù dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, che non ha efficacia retroattiva, e quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, di tipo "manipolativo", che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale, nonché della disciplina derivata da detta pronuncia - alla giurisdizione del giudice amministrativo qualora riguardino controversie già attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prima del d.lgs. n. 80 del 1998, ovvero siano riconducibili alla giurisdizione generale di legittimità, poiché tale norma ha realizzato una mera estensione della preesistente giurisdizione amministrativa, divenuta "piena", alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, ossia alla tutela risarcitoria precedentemente riservata alla giurisdizione ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)