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Sez. U, Ordinanza n. 22274 del 26/11/2004 (Rv. 578127 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Diniego di concessione edilizia per la realizzazione di stazione base per telefonia cellulare - Ordinanza sindacale recante il divieto di installazione di antenne - Domanda di annullamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Domanda congiunta di risarcimento dei danni derivanti dai succitati atti - Giudizio promosso nella vigenza dell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 e (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 205 del 2000) - Disciplina derivante dalla sentenza della Corte cost. n. 281 del 2004 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578127-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le domande di risarcimento dei danni proposte nei giudizi iniziati successivamente al 30 giugno 1998 e fino al 9 agosto 2000, aventi ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, in virtù dell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 205 del 2000 - che non ha efficacia retroattiva- e quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, di tipo "manipolativo", che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale, nonché della disciplina derivata da detta pronuncia, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, qualora riguardino controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo già prima del D.Lgs. n. 80/98, ovvero riconducibili alla giurisdizione generale di legittimità, poiché la norma ha realizzato una mera estensione della preesistente giurisdizione amministrativa, divenuta 'pienà, poiché concerne anche la cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, quindi la tutela risarcitoria, in precedenza riservata alla giurisdizione ordinaria. Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni proposta congiuntamente alla domanda di annullamento del diniego di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare ed alla domanda di annullamento dell'ordinanza sindacale che vieta l'installazione di antenne sul territorio comunale spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la seconda domanda era già attribuita a questo giudice dall'art. 16, legge n. 10 del 1987, e la terza, ove ritenuta non compresa in quest'ultima norma, rientra, comunque, nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)