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Sez. 2, Sentenza n. 277 del 05/02/1972 (Rv. 356114 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356114-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Quando non vengano superati i limiti massimi nella liquidazione degli onorari di avvocato, ogni censura in Sede di Cassazione e inammissibile perche la liquidazione stessa e rimessa al prudente potere discrezionale del giudice di merito. (Conf 3383'68, mass n 336434).*

Riferimenti normativi: DM 02/04/1965, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)