Sez. 2, Sentenza n. 277 del 05/02/1972 (Rv. 356114 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando non vengano superati i limiti massimi nella liquidazione degli onorari di avvocato, ogni censura in Sede di Cassazione e inammissibile perche la liquidazione stessa e rimessa al prudente potere discrezionale del giudice di merito. (Conf 3383'68, mass n 336434).*
Riferimenti normativi: DM 02/04/1965, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)