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Sez. 2, Sentenza n. 1603 del 18/03/1981 (Rv. 412267 - 01)

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) - SDEMANIALIZZAZIONE DI UN BENE - TACITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412267-01

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) - SDEMANIALIZZAZIONE DI UN BENE - TACITA - ESTREMI.*

La sdemanializzazione di un bene puo essere anche tacita, indipendentemente da una formale sclassificazione, ma a tal fine occorrono Atti univoci e concludenti, incompatibili con la volonta della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, e circostanze cosi significative da rendere inconcepibile un'ipotesi diversa da quella che la pubblica amministrazione stessa abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene. (V 4056/78, mass n 393663; (V 3556/77, mass n 387153; (V 1553/73, mass n 364367).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 829

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)