Sez. U, Sentenza n. 934 del 22/12/1999 (Rv. 532463 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Edilizia popolare ed economica - Riparto della giurisdizione - Criteri - Azione di invalidità dell'assegnazione di alloggi - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Esercizio dell'azione da parte del commissario liquidatore - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
A norma dell'articolo 131 del R.D. n. 1165 del 1938, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di invalidità dell'assegnazione di alloggi sussiste fino alla stipulazione del mutuo individuale, che segna la demarcazione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, a nulla rilevando il fatto che l'azione sia promossa dal commissario liquidatore della cooperativa, il quale, quando fa valere un diritto dell'imprenditore, si identifica con lo stesso.
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)