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Sez. L, Sentenza n. 5999 del 09/07/1987 (Rv. 454378 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. ANTERIORI ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - CONCILIAZIONI RAGGIUNTI DAVANTI AI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE - INOPPUGNABILITÀ - ESTENSIONE ALLE CONCILIAZIONI CONCLUSE NEL PERIODO TRA LA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO E LA PREDETTA LEGGE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454378-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. ANTERIORI ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - CONCILIAZIONI RAGGIUNTI DAVANTI AI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE - INOPPUGNABILITÀ - ESTENSIONE ALLE CONCILIAZIONI CONCLUSE NEL PERIODO TRA LA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO E LA PREDETTA LEGGE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 2113 cod. civ., nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973, sanciva l'inoppugnabilità delle conciliazioni raggiunte innanzi ai rappresentanti delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, cioè previste dall'ordinamento corporativo, di cui alla legge 3 aprile 1926 n. 563, soppresso con d.l. lgt. 23 novembre 1944 n. 369. Pertanto, tale inoppugnabilità non può essere riconosciuta alle conciliazioni concluse con la partecipazione delle associazioni sindacali, prive di personalità giuridica, nel periodo compreso tra detta soppressione e l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2113 cod. civ., che è privo di efficacia retroattiva. (V 3257/85, mass n 440922; (V 7092/83, mass n 431711).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 03/04/1926 num. 563, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)