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Sez. 3, Sentenza n. 2170 del 25/05/1977 (Rv. 385895 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE NELL'ALBO DEL DISTRETTO - MANCANZA - ELEZIONE DEL DOMICILIO - NEL COMUNE DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGO DEL PROCURATORE - ELEZIONE IN COMUNE DIVERSO DEL CIRCONDARIO - CONSEGUENZE - DOMICILIO ELETTO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1977-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385895-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE NELL'ALBO DEL DISTRETTO - MANCANZA - ELEZIONE DEL DOMICILIO - NEL COMUNE DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGO DEL PROCURATORE - ELEZIONE IN COMUNE DIVERSO DEL CIRCONDARIO - CONSEGUENZE - DOMICILIO ELETTO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE.*

La disposizione dell'art 82 RD n 37 del 1934, secondo cui il procuratore che esercita il suo ufficio in un giudizio in corso fuori della circoscrizione a cui egli e assegnato deve eleggere domicilio nel luogo ove siede l'autorita giudiziaria che conosce la causa, dev'essere interpretata nel senso che il luogo di elezione del domicilio deve trovarsi nel comune ove siede l'autorita giudiziaria e non gia in un comune diverso, sia pure sito nello stesso circondario. Se si verifica quest'ultima ipotesi, il domicilio S'intende de jure eletto nella cancelleria del giudice procedente. (V 1919/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)