Sez. L, Sentenza n. 871 del 06/02/1985 (Rv. 439055 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - CONTROVERSIA DI LAVORO - DOMICILIO ELETTO DAL PROCURATORE NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE COMPRENDENTE LA PRETURA COMPETENTE PER LA CONTROVERSIA E COINCIDENTE CON L'AMBITO TERRITORIALE DEL PROFESSIONISTA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DEL PRETORE PRESSO LA CANCELLERIA DEL MEDESIMO - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - CONTROVERSIA DI LAVORO - DOMICILIO ELETTO DAL PROCURATORE NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE COMPRENDENTE LA PRETURA COMPETENTE PER LA CONTROVERSIA E COINCIDENTE CON L'AMBITO TERRITORIALE DEL PROFESSIONISTA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DEL PRETORE PRESSO LA CANCELLERIA DEL MEDESIMO - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 414 n. 2 cod. proc. civ., nello stabilire che il ricorso deve indicare il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha Sede il giudice adito, detta una disposizione che è riferibile alla parte e non al suo procuratore, per il quale continua ad applicarsi, anche nel rito del lavoro, la norma dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, che limita l'Obbligo del procuratore di eleggere domicilio nel luogo ove ha Sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso al caso in cui il professionista eserciti il suo ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui egli è assegnato. Pertanto, in controversia di lavoro, ove il domicilio eletto da quel procuratore sia nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui il medesimo professionista è assegnato e cui appartiene la pretura presso la quale si è svolto il giudizio, la notifica della sentenza del pretore, eseguita presso la cancelleria del medesimo, anziché presso quel domicilio, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 170, 285, 326 cod. proc. civ. e 58 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice, non sussistendo l'Obbligo del professionista di eleggere domicilio nel comune del giudice adito e di conseguenza - per la sua inosservanza - la possibilità di effettuare la notifica presso la cancelleria del medesimo. (V 256/82, mass n 417953; (V 377/81, mass n 410841; (V 3523/80, mass n 407359; (V 3386/77, mass n 386940; (V 2170/77, mass n 385895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)