Sez. 2, Sentenza n. 4286 del 22/02/2011 (Rv. 617011 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE | Accessione invertita - Natura - Difesa o eccezione - Esclusione - Domanda principale o riconvenzionale - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello - Divieto.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE
La deduzione della c.d. accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale), intesa a conseguire un provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore e contemporaneamente estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa; ne consegue che tale domanda è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. e non può essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art. 345 del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)