Sez. L, Sentenza n. 2262 del 19/03/1990 (Rv. 466033 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
L'interpretazione di un contratto collettivo (di diritto comune), compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, restando peraltro escluso che tale censura sia utilmente proponibile mediante un generico richiamo degli artt. 1362 e seguenti del codice civile o possa risolversi nella mera contrapposizione di un risultato interpretativo diverso da quello raggiunto dalla sentenza gravata di ricorso. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva interpretato l'art. 16 del C.C.n.L. 4 aprile 1974 nel senso che il diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità in funzione della contingenza maturava all'1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e non nel corso di questo). (Conf 3714/87, mass n 452659).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)