Sez. U, Sentenza n. 2487 del 21/06/1975 (Rv. 376396 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE - SOSPENSIONE DI DECISIONE SULLE LICENZE DI COSTRUZIONI RICHIESTE - CONDIZIONI - CONTRASTO CON IL PIANO - ACCERTAMENTO TECNICO - SUFFICIENZA - MANCATA SOSPENSIONE - INTERESSE LEGITTIMO DEL CONTROINTERESSATO - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE - SOSPENSIONE DI DECISIONE SULLE LICENZE DI COSTRUZIONI RICHIESTE - CONDIZIONI - CONTRASTO CON IL PIANO - ACCERTAMENTO TECNICO - SUFFICIENZA - MANCATA SOSPENSIONE - INTERESSE LEGITTIMO DEL CONTROINTERESSATO - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Le misure di salvaguardia, previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952 n 1902 e rese obbligatorie dalla legge urbanistica 6 agosto 1967 n 765, consistono nell'Obbligo del sindaco, durante il periodo compreso tra la deliberazione d'adozione del piano regolatore e la sua approvazione, di sospendere ogni Determinazione sulle domande di licenza di costruzione, quando riconosca che esse sono in contrasto col piano adottato, previo 'parere conforme della commissione edilizia comunalè. Tale parere viene emesso sulla base del semplice accertamento tecnico della sussistenza, o meno, del contrasto tra domanda di licenza e piano adottato, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale circa la opportunita e la convenienza della misura di salvaguardia, e cioe con esclusione di qualsiasi valutazione di merito, onde non puo affermarsi la sussistenza di un mero interesse semplice all'adozione della misura ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione. Al contrario, colui che lamenti il rilascio di una licenza edilizia nell'inosservanza della detta misura, ben puo adire il giudice amministrativo per far valere il proprio interesse (da qualificare, appunto, come interesse legittimo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 03/11/1952 num. 1902, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)