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Sez. 1, Sentenza n. 2401 del 26/06/1976 (Rv. 381181 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - INTERROGATORIO - DOMANDE DI CHIARIMENTO - FACOLTA DEL GIUDICE - LIMITI - SUPERAMENTO DEI LIMITI - CONSEGUENZE - NULLITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1976-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381181-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - INTERROGATORIO - DOMANDE DI CHIARIMENTO - FACOLTA DEL GIUDICE - LIMITI - SUPERAMENTO DEI LIMITI - CONSEGUENZE - NULLITA - SANATORIA.*

Il giudice, usando della facolta concessa dal secondo comma dello art 253 cod proc civ, ben puo rivolgere al teste, d'ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste e chiamato a deporre. Tale facolta non puo estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso. Tuttavia, ove siffatto limite sia stato valicato, la nullita che potrebbe derivarne non e rilevabile d'ufficio dal giudice. E la parte che implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente abbia rinunciato a dolersi dell'inosservanza di regole e formalita relative alla deduzione ed escussione della prova testimoniale, non puo successivamente elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, dovendosi ritenere sanata detta inosservanza per effetto di acquiescenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)