Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007 (Rv. 599401 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE | Ammissione di istanza istruttoria - Mancata attivazione della parte istante per la fissazione dell'udienza di espletamento della prova - Richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinuncia alla prova - Presunzione - Configurabilità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)