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Sez. L, Sentenza n. 7168 del 10/05/2003 (Rv. 562858 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Rigetto dell'appello incidentale nel merito - Mancanza di censura specifica in ordine alla statuizione in ordine alle spese - Modifica del capo concernente il carico delle spese del giudizio di primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562858-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

Il giudice di appello, nel caso in cui rigetti il gravame nei suoi profili di merito, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla statuizione delle spese processuali, non può riformare sul punto la decisione di primo grado (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito, in quanto la domanda dell'appellante incidentale, di ottenere la "vittoria delle spese di entrambi i gradi", doveva ritenersi correlata all'istanza di riforma della sentenza, che era stata rigettata, cosicché, rigettata quest'ultima, non era possibile riformare il capo della sentenza di primo grado concernente le spese del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)