Sez. L, Sentenza n. 7373 del 11/08/1994 (Rv. 487717 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Rigetto del gravame nel merito - Estensione della decisione al capo relativo alle spese processuali non dedotto nei motivi di appello - Divieto.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
Il giudice di appello, che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in mancanza di uno specifico motivo in ordine alla statuizione delle spese processuali, modificare tale statuizione compensando fra le parti le spese di primo grado, attesa la disciplina dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello (la quale, imponendo la specificità dei motivi di gravame, esclude che il giudice "ad quem" possa riesaminare questione che, come quella relativa al regolamento delle spese processuali, siano oggetto di un capo autonomo della sentenza impugnata, non investito esso stesso da censure), alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del detto, pur autonomo capo di sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)