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Sez. 1, Sentenza n. 3127 del 20/11/1973 (Rv. 366906 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELLA AZIONE - DECRETO IMMOTIVATO ED INIMPUGNABILE - ASSENZA DI CONTRADDITTORIO E DIFESA - INCOSTITUZIONALITA - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PROCEDIMENTO - UNICITA SOSTANZIALE - INIZIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER L'AMMISSIBILITA. *
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366906-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELLA AZIONE - DECRETO IMMOTIVATO ED INIMPUGNABILE - ASSENZA DI CONTRADDITTORIO E DIFESA - INCOSTITUZIONALITA - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PROCEDIMENTO - UNICITA SOSTANZIALE - INIZIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER L'AMMISSIBILITA. *

Per effetto della sentenza 12 luglio 1965, n 70, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita costituzionale del secondo comma dell'art 274 cod civ per la parte in cui disponeva che la decisione sull'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita naturale avesse luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonche per la parte in cui escludeva la necessita che la decisione medesima avesse luogo in contraddittorio e con l'assistenza dei difensori, il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternita naturale deve considerarsi unico nelle sue due fasi - preliminare e contenziosa - e, pertanto deve ritenersi che lo stesso si inizi con la notificazione del ricorso per l'ammissibilita della Azione agli effetti del computo del termine biennale di decadenza. (V 683/71, mass n 350448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 23/11/1971 num. 1047 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)