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Sez. 1, Sentenza n. 34627 del 22/05/2013 Cc. (dep. 09/08/2013) Rv. 257179 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Mancata decisione del giudice di cognizione sul bene sequestrato - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257179-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

La competenza a provvedere sulla confisca del bene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione, appartiene al giudice dell'esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 665, comma secondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)