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Sez. 1, Sentenza n. 12110 del 11/11/1992 (Rv. 479444 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere | Separazione consensuale - Verbale - Proprietà esclusiva di singoli beni mobili ed immobili - Riconoscimento in favore della moglie e del marito - Clausola relativa - Forma scritta - Requisito - Sussistenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479444-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere

La clausola, con la quale i coniugi, nel verbale di separazione consensuale, riconoscano la proprietà esclusiva di singoli beni mobili ed immobili in favore della moglie e del marito, ancorché non costituisca una dichiarazione di scienza, bensì un negozio attributivo, ad integrazione del regolamento stabilito per la separazione personale, soddisfa, per i beni immobili, l'esigenza della forma scritta non essendo necessario l'atto notarile, perché non si tratta di liberalità, né di convenzione matrimoniale "ex" art. 162 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)