Sez. 1, Sentenza n. 12110 del 11/11/1992 (Rv. 479444 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere | Separazione consensuale - Verbale - Proprietà esclusiva di singoli beni mobili ed immobili - Riconoscimento in favore della moglie e del marito - Clausola relativa - Forma scritta - Requisito - Sussistenza - Ammissibilità.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere
La clausola, con la quale i coniugi, nel verbale di separazione consensuale, riconoscano la proprietà esclusiva di singoli beni mobili ed immobili in favore della moglie e del marito, ancorché non costituisca una dichiarazione di scienza, bensì un negozio attributivo, ad integrazione del regolamento stabilito per la separazione personale, soddisfa, per i beni immobili, l'esigenza della forma scritta non essendo necessario l'atto notarile, perché non si tratta di liberalità, né di convenzione matrimoniale "ex" art. 162 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)