Sez. 2, Sentenza n. 6499 del 06/11/1986 (Rv. 448665 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - ASCENSORE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - OBBLIGO DI CONCORSO DEI CONDOMINI DI UNITÀ IMMOBILIARI SITI AL PIANO TERRENO - VALIDITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - ASCENSORE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - OBBLIGO DI CONCORSO DEI CONDOMINI DI UNITÀ IMMOBILIARI SITI AL PIANO TERRENO - VALIDITÀ.*
In tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli artt. 1123-1125 cod. civ. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento, che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà. (V 4927/77, mass n 388536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)