Sez. 2, Sentenza n. 4927 del 14/11/1977 (Rv. 388536 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - CLAUSOLE LIMITATIVE DEI DIRITTI SIA IN ORDINE ALLE COSE COMUNI SIA A QUELLE DI PROPRIETA ESCLUSIVE - SPECIFICA ACCETTAZIONE DEGLI INTERESSATI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - CLAUSOLE LIMITATIVE DEI DIRITTI SIA IN ORDINE ALLE COSE COMUNI SIA A QUELLE DI PROPRIETA ESCLUSIVE - SPECIFICA ACCETTAZIONE DEGLI INTERESSATI - NECESSITA.*
Il regolamento di condominio, afferendo alla sfera condominiale che e sfera di mera gestione, e paradigmaticamente diretto a disciplinare - anche sotto il profilo del concorso economico da parte dei proprietari di piani o porzioni di piano - la conservazione e l'uso delle parti comuni dell'edificio, nonche l'apprestamento e la fruizione dei servizi comuni, e pertanto le sue Disposizioni non possono, per definizione, menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli Atti di acquisto e dalle convenzioni (art 1138, ultimo comma, cod civ). ne consegue che le clausole che, eventualmente inserite nel suo contesto, tendano a limitare tali diritti, sia in ordine alle parti comuni, sia in ordine a quelle di proprieta esclusiva, rivestono natura convenzionale e possono, quindi, trarre validita ed efficacia solo dalla specifica accettazione degli interessati, espressa in Forma adeguata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)