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Sez. 3, Sentenza n. 2239 del 03/07/1968 (Rv. 334487 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334487-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Quando siano rispettati i limiti stabiliti dalla tariffa, la Determinazione in concreto degli onorari di avvocato e rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento dei giudici di merito, sul quale non e consentito alcun Sindacato in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)