Sez. 3, Sentenza n. 2239 del 03/07/1968 (Rv. 334487 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando siano rispettati i limiti stabiliti dalla tariffa, la Determinazione in concreto degli onorari di avvocato e rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento dei giudici di merito, sul quale non e consentito alcun Sindacato in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)