Sez. 2, Sentenza n. 72 del 10/01/1978 (Rv. 389360 - 01)
STRADE - ELENCHI - DELLE VIE PUBBLICHE O GRAVATE DA USO PUBBLICO - ISCRIZIONE DI UNA STRADA - FUNZIONE DICHIARATIVA - PROVA CONTRARIA DELLA NATURA PRIVATA E DELLA INESISTENZA DELL'USO PUBBLICO - AMMISSIBILITA - MANCATA ISCRIZIONE DI UNA STRADA NEI PREDETTI ELENCHI - PRESUNZIONE SEMPLICE DELLA NATURA PRIVATA E DELL'INESISTENZA DELL'USO PUBBLICO.*
STRADE - ELENCHI - DELLE VIE PUBBLICHE O GRAVATE DA USO PUBBLICO - ISCRIZIONE DI UNA STRADA - FUNZIONE DICHIARATIVA - PROVA CONTRARIA DELLA NATURA PRIVATA E DELLA INESISTENZA DELL'USO PUBBLICO - AMMISSIBILITA - MANCATA ISCRIZIONE DI UNA STRADA NEI PREDETTI ELENCHI - PRESUNZIONE SEMPLICE DELLA NATURA PRIVATA E DELL'INESISTENZA DELL'USO PUBBLICO.*
L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva, ma riveste funzione puramente dichiarativa e ingenera, pertanto, una semplice presunzione di appartenenza della strada all'ente a cui e attribuita o di pubblicita dell'uso, superabile con la prova contraria della natura privata della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettivita. Inversamente, la mancata iscrizione della strada nel detto elenco crea una semplice presunzione in ordine alla natura privata della strada e alla inesistenza di diritti da parte della collettivita, superabile anch'essa con ogni mezzo di prova. (V 2438/68, mass n 334487).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)