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Sez. 2, Sentenza n. 3414 del 31/01/1986 Ud. (dep. 06/05/1986) Rv. 172584 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO ALTERAZIONE EFFETTIVA - NECESSITÀ - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INTERO DI COSTRUZIONE ABUSIVA.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172584-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO ALTERAZIONE EFFETTIVA - NECESSITÀ - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INTERO DI COSTRUZIONE ABUSIVA.*

La disposizione contenuta nell'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) deve essere interpretata nel senso che la denunziata alterazione deve essere reale ed effettiva, tale, cioè, da turbare la sensazione di godimento estetico che le bellezze naturali offrivano alla vista prima dell'atto lesivo della loro integrità, non essendo sufficiente l'alterazione del luogo a seguito di una qualsiasi manomissione. Per potere, quindi, affermare la responsabilità ai sensi del citato articolo, in tema di abusivismo edilizio, è necessario accertare, oltre che la effettuata illecita costruzione, l'incidenza concreta che essa ha avuto sull'equilibrio paesaggistico della zona in rapporto alla situazione preesistente. (V mass n 171318, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)