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Sez. 2, Sentenza n. 11901 del 17/10/1985 Ud. (dep. 12/12/1985) Rv. 171318 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - NATURA DEL REATO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ELEMENTI INTEGRATIVI DEL REATO - ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1985-10-17
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171318-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - NATURA DEL REATO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ELEMENTI INTEGRATIVI DEL REATO - ACCERTAMENTO.*

La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno e non di pericolo, per cui in simile ipotesi criminosa si impone al giudice di accertare in concreto l'evento specifico devastante o deturpante, in quanto la alterazione dello stato dei luoghi non si identifica di per sè con l'alterazione delle bellezze naturali. Ne consegue che, qualora si costruisca un manufatto, non è sufficiente, ai fini della ravvisabilità del reato su indicato, l'esecuzione dell'opera senza la prescritta autorizzazione della autorità competente né la semplice alterazione della cosa sottoposta a vincolo, ma è necessario che tale alterazione abbia cagionato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali. (V mass n 166735, sulla prima parte; (V mass n 107756, sulla seconda parte; (V mass n 108371, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)