Sez. 1, Sentenza n. 1890 del 13/07/1988 Cc. (dep. 02/08/1988) Rv. 179002 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTO DOMICILIARE - NATURA - MISURA ATTENUATA DELLA DETENZIONE - PROVVEDIMENTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - IN CASO DI DINIEGO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTO DOMICILIARE - NATURA - MISURA ATTENUATA DELLA DETENZIONE - PROVVEDIMENTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - IN CASO DI DINIEGO.*
L'istituto degli arresti domiciliari, pur conservando una connotazione essenzialmente detentiva, costituisce pur sempre una misura attenuata della detenzione, per cui i provvedimenti al riguardo finiscono per incidere sullo status libertatis e devono essere in ogni caso motivati e tali non sono se si limitano ad enunciare, in modo generico, la gravità dei reati contestati, senza evidenziare, nel caso di diniego la sussistenza di ragioni ostative alla concessione degli stessi. (V mass n 174877; (V mass n 175644; (V mass n 176085).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)