Sez. 1, Sentenza n. 4044 del 09/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174877 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - APPLICAZIONE DI MISURE ALTERNATIVE - ARRESTI DOMICILIARI - DINIEGO MOTIVATO DALLE SOLE RAGIONI DI PREVENZIONE SPECIALE - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - APPLICAZIONE DI MISURE ALTERNATIVE - ARRESTI DOMICILIARI - DINIEGO MOTIVATO DALLE SOLE RAGIONI DI PREVENZIONE SPECIALE - LEGITTIMITÀ.*
Ai fini del diniego della misura degli arresti domiciliari (ed anche ai fini del provvedimento di cattura facoltativo), basta la esistenza anche di una sola delle ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., essendo ciascuna di dette ragioni autonoma, sicché esse si presentano alternative quanto al diniego del beneficio. Pertanto, poiché il parametro della tutela sociale può operare autonomamente, le ragioni di prevenzione speciale possono, da sole, sorreggere la decisione di diniego degli arresti domiciliari. (Conf mass n 170352; (Conf mass n 165610; (Conf mass n 165317; (contra mass n 168490; (contra mass n 171109).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)