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Sez. L, Sentenza n. 15688 del 13/12/2000 (Rv. 542596 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Malattia del lavoratore - Probabile o possibile ingravescenza della stessa - Sopravvenuta impossibilità della prestazione del lavoratore - Licenziamento - Presupposti.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542596-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Ai fini della responsabilità ex art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro, che abbia acquisito conoscenza della malattia del lavoratore, suscettibile, con valutazione prognostica, di probabile od anche solo possibile ingravescenza oltre i limiti della sua naturale evoluzione negativa, e perciò tendente all'inidoneità alle mansioni affidategli, in ragione delle modalità di espletamento delle stesse, è legittimato al licenziamento solo previo accertamento di fatto, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ove congruamente e logicamente motivato, della sopraggiunta incompatibilità del dipendente alle mansioni e quindi dell'impossibilità di mantenimento del posto di lavoro in relazione al pregiudizio, da valutarsi in termini di certezza o anche di rilevante probabilità di aggravamento delle sue condizioni di salute per effetto dell'attività lavorativa in concreto svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)