Sez. L, Sentenza n. 9684 del 06/11/1996 (Rv. 500358 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Incompatibilità delle mansioni in atto con lo stato di minore capacità - Diritto alla modifica delle mansioni - Insussistenza - Giustificato motivo di licenziamento - Configurabilità - Interesse all'adempimento parziale - Valutazione del datore di lavoro - Discrezionalità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La sopravvenuta impossibilità fisica o psichica del lavoratore di svolgere le mansioni, per le quali è stato assunto o alle quali è stato in concreto destinato secondo le esigenze dell'impresa, non comporta il diritto di ottenere l'assegnazione a nuove o diverse mansioni compatibili con lo stato di minorata capacità, salvo il caso di espressa e specifica previsione legislativa o contrattuale, e può, anzi, giustificare il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo, senza che questi abbia l'onere di provare che nell'azienda vi siano altri posti con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore, tenuto presente che la valutazione circa la sussistenza di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, prevista dall'art. 1464 cod. civ. in relazione all'ipotesi di prestazione diventata parzialmente impossibile, attiene all'ambito della discrezionalità del destinatario della prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1464
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)