Sez. 1, Sentenza n. 1155 del 06/05/1966 (Rv. 322320 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - ESCLUSIONE, IN SEDE DI LIQUIDAZIONE, DELL'ESISTENZA DEI DANNI - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - ESCLUSIONE, IN SEDE DI LIQUIDAZIONE, DELL'ESISTENZA DEI DANNI - LIMITI.*
Il principio, secondo cui la condanna generica al risarcimento del danno non esclude in Sede di liquidazione un accertamento totalmente negativo, costituisce un, applicazione specifica della disciplina dei limiti oggettivi della cosa giudicata e trova applicazione sul presupposto che la condanna generica sia stata pronunciata sul semplice accertamento di un fatto doloso o colposo potenzialmente idoneo a produrre conseguenze dannose. In tale ipotesi, invero, il giudice puo liberamente, in Sede di liquidazione, non solo determinare l'entita dei danni, ma anche negarne l'esistenza, senza che in cio possa ravvisarsi una violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica, concernendo questa esclusivamente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Peraltro, nell'ipotesi che la decisione sull'an debeatur abbia accertato in concreto l'esistenza dei danni da risarcire -nella specie, quelli derivati dalla mancata irrigazione di marcite, in seguito alla deviazione di acque-, ed abbia, altresi, identificato i soggetti a cui favore il risarcimento deve avvenire, riservando al giudizio di liquidazione unicamente la valutazione del nocumento prodotto, non e consentito in tale giudizio rimettere in discussione la questione sul diritto di quei soggetti ad ottenere il risarcimento del danno. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)