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Sez. 1, Sentenza n. 843 del 16/05/1966 Ud. (dep. 27/07/1966) Rv. 102237 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1966-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102237-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

Nel giudizio per decreto, non potendo trovare rigida applicazione la norma contenuta nel comma ultimo dell'art 498 cod proc pen e relativa al giudizio contumaciale, deve essere presa in considerazione la prova del legittimo impedimento a comparire presentata anche dopo la pubblicazione della sentenza che ha ordinato l'esecuzione del decreto di condanna per mancata comparizione dell'opponente, sempre che nella condotta di questo non si riscontri alcuna colpa, neanche la piu lieve. (nella fattispecie, e stata ritenuta idonea la prova tardiva per caso di forza maggiore dovuto ad attacco improvviso di epilessia gexoniana, che impedi all'opponente non solo di recarsi all'udienza ma anche di dare pronto avviso al difensore perche potesse tempestivamente esibire in giudizio certificazione medica dell'impedimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)