Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 18/06/1963 (Rv. 262445 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI REGISTRO - DIVISIONE - DI COMUNIONI - PLURALITA DEI TITOLI DI ACQUISTO - PLURALITA DI COMUNIONE - ATTRIBUZIONE AD UN CONDIVIDENTE DI BENI PROVENIENTI DA UNA SOLA MASSA - NATURA TRASLATIVA DEL NEGOZIO - IMPOSTA DI REGISTRO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI REGISTRO - DIVISIONE - DI COMUNIONI - PLURALITA DEI TITOLI DI ACQUISTO - PLURALITA DI COMUNIONE - ATTRIBUZIONE AD UN CONDIVIDENTE DI BENI PROVENIENTI DA UNA SOLA MASSA - NATURA TRASLATIVA DEL NEGOZIO - IMPOSTA DI REGISTRO.*
Se piu sono i titoli di provenienza dei beni goduti in collettivita non si ha un'unica comunione, ma una pluralita di comunionì non si ha l'accrescimento dell'originaria comunione costituita con il primo titolo d'acquisto, ma la somma di tante comunioni, ciascuna regolata dal suo titolo d'acquisto. La pluralita dei titoli, importando la pluralita delle masse, attribuisce a ciascun compartecipe sulla totalita dei beni piu diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni col titolo stesso acquistati. Ne consegue in base all'art 48 della legge di registro al quale recepisce principi di diritto comune, che, nell'ipotesi di divisione simultanea di piu comunioni, le assegnazioni ai condividenti, effettuate con i beni dell'una e dell'altra massa, non possono, ai fini dell'imposta di registro, essere considerate dichiarative ma traslative, ove non corrispondano esattamente alle quote spettanti a ciascun condividente nelle diverse comunioni. Tale principio dev'essere osservato anche nella ipotesi di identita di misura delle quote dei singoli condividenti nelle diverse comunioni. (Conf 2224/61, 3189/59).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)