Sez. 3, Sentenza n. 8387 del 30/03/1984 Ud. (dep. 10/10/1984) Rv. 166028 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERZO GRADO GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - MOTIVI DI FATTO - DEDUZIONE COME MOTIVI DI LEGITTIMITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERZO GRADO GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - MOTIVI DI FATTO - DEDUZIONE COME MOTIVI DI LEGITTIMITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Il vigente ordinamento processuale prevede normalmente il doppio grado di giurisdizione di merito e non contempla il giudizio per Cassazione come un terzo grado di quella giurisdizione, eccetto il caso di cui all'art. 538 cod. proc. pen.. ne consegue che non possono proporsi in Sede di ricorso per Cassazione, deducendosi surrettiziamente vizi di insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, censura su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice del merito sia pervenuto attraverso la valutazione delle prove, allorché questo convincimento sia sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)