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Sez. 1, Sentenza n. 10132 del 30/09/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150916 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - EXTRATTIVITÀ DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE AL REO - CRITERI - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE SIMULTANEA DI PIÙ LEGGI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150916-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - EXTRATTIVITÀ DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE AL REO - CRITERI - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE SIMULTANEA DI PIÙ LEGGI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'art. 2, terzo comma, cod. pen., nel sancire la extrattività della norma più favorevole al reo, realizza una duplice esigenza, evitando da un lato una valutazione del fatto più rigorosa di quella del tempo in cui venne commesso ed eludendo dall'altro la operatività d'una normativa anteriore, sconfessata, nella sua maggiore gravità, dalla nuova legge e dunque giudicata non più conforme al sentimento sociale. Ne deriva che il giudice è vincolato nella scelta, dovendosi adeguare alla norma ritenuta più favorevole nella sua globalità senza possibilità di applicare simultaneamente più leggi. (in applicazione degli esposti principi la Corte suprema ha ritenuto legittima la operazione interpretativa dei giudici di merito i quali avevano individuato nel vecchio testo dell'art. 630 cod. pen. la soluzione più vantaggiosa al reo; e ciò perché, nella impossibilità di procedere all'applicazione simultanea di due norme, si è fatto riferimento alla sanzione, affermandosi che mentre il vecchio testo dell'art. 630, primo comma, cod. pen., prevedeva la pena della reclusione di dieci anni nel minimo e di venti nel massimo, quello in vigore - art. 630 primo comma -, cui si richiama - ai fini della diminuzione di pena - il quarto comma prima parte invocato dai ricorrenti ed ora abrogato dalla legge 30 dicembre 1980, n. 894, va da un minimo di 25 ad un massimo di 30). Conforme sul punto della impossibilità dell'applicazione simultanea di due o più norme V. Cass. Pen., sez. Un., 6 ottobre 1979, ric. Lanceni.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)