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Sez. L, Sentenza n. 8943 del 01/12/1987 (Rv. 456261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AVVOCATO CON PROCURA PER IL GIUDIZIO D'APPELLO - ISCRIZIONE IN ALBO DI TRIBUNALE NON COMPRESO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DEL GIUDICE DI RINVIO - ASSUNZIONE O RIASSUNZIONE DELLA RAPPRESENTANZA NEL NUOVO GIUDIZIO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AVVOCATO CON PROCURA PER IL GIUDIZIO D'APPELLO - ISCRIZIONE IN ALBO DI TRIBUNALE NON COMPRESO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DEL GIUDICE DI RINVIO - ASSUNZIONE O RIASSUNZIONE DELLA RAPPRESENTANZA NEL NUOVO GIUDIZIO - DIVIETO.*

L'art. 5 dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), nell'indicare tassativamente gli uffici giudiziari davanti ai quali i procuratori possono esercitare le loro funzioni di rappresentanza della parte, non pone alcuna eccezione per il giudizio di rinvio ex art. 392 e segg. cod. proc. civ.. pertanto il professionista, cui sia stata conferita la procura per il precedente giudizio d'appello, ove risulti iscritto nell'albo dei procuratori di un tribunale non compreso nel distretto della Corte d'appello in cui ha Sede il giudice di rinvio, non può assumere - o riassumere - la rappresentanza della parte nel nuovo giudizio, ostandovi l'espresso divieto posto dal citato art. 5, che non trova deroga nel rito del lavoro. (Conf 3880/86, mass n 446718).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)