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Sez. L, Sentenza n. 3880 del 11/06/1986 (Rv. 446718 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - ORDINAMENTO - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLA PARTE - ECCEZIONE PER IL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446718-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - ORDINAMENTO - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLA PARTE - ECCEZIONE PER IL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'art. 5 dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), nell'indicare tassativamente gli uffici giudiziari davanti ai quali i procuratori possono esercitare le loro funzioni di rappresentanza della parte, non pone alcuna eccezione per il giudizio di rinvio ex art. 392 e segg.cod. proc. civ.. pertanto il professionista, cui sia stata conferita la procura per il precedente giudizio d'appello, ove risulti iscritto nell'albo dei procuratori di un tribunale non compreso nel distretto della Corte d'appello in cui ha Sede il giudice di rinvio, non può assumere - o riassumere - la rappresentanza della parte nel nuovo giudizio, ostandovi l'espresso divieto posto dal citato art. 5, che non trova deroga nel rito del lavoro. (V 551/81, mass n 411027; (V 5837/79, mass n 402500).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)