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Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 15/05/2007 (Rv. 596684 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Onere probatorio a carico rispettivamente del debitore e del creditore - Oggetto.
Stato
decisa il 2007-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596684-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)