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Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 29/05/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169870 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NATURA - REATO PERMANENTE - PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA - EFFETTI - IN RELAZIONE AL REATO ASSOCIATIVO - IN RIFERIMENTO AI REATI DEL SINGOLO PARTECIPE.*
Stato
decisa il 1985-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169870-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NATURA - REATO PERMANENTE - PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA - EFFETTI - IN RELAZIONE AL REATO ASSOCIATIVO - IN RIFERIMENTO AI REATI DEL SINGOLO PARTECIPE.*

Il delitto di associazione per delinquere ha natura e carattere di reato permanente e si protrae nel tempo sino allo scioglimento della associazione oppure sino all'arresto dei consociati in numero tale che i soggetti rimasti sono inferiori al numero minimo richiesto dalla legge per la sussistenza della associazione punibile. In simile ipotesi di cessazione della permanenza, si fa riferimento al reato di associazione per delinquere in sè oggettivamente considerato, nella sua struttura unitaria e, quindi, riguardante tutti coloro che ne risultano come consociati. Invece, se si ha riguardo alla consumazione del reato permanente in riferimento al singolo partecipante l'associazione, la permanenza cessa per la condotta volontaria del soggetto e per sopravvenuta impossibilità di commettere il delitto, dovuta all'inizio della Azione penale contro il partecipe e al contemporaneo intervento coercitivo della polizia contro di lui.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)