Sez. 1, Sentenza n. 2131 del 17/06/1987 Ud. (dep. 18/02/1988) Rv. 177648 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - REATO ASSOCIATIVO - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA - ARRESTO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFETTO INTERRUTTIVO - POSSIBILITÀ - CONSEGUENZE PRECLUSIVE EX ART. 90 COD. PROC. PEN. - LIMITI.*
REATO - REATO PERMANENTE - REATO ASSOCIATIVO - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA - ARRESTO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFETTO INTERRUTTIVO - POSSIBILITÀ - CONSEGUENZE PRECLUSIVE EX ART. 90 COD. PROC. PEN. - LIMITI.*
In tema di reato associativo, che è reato permanente, la permanenza non è interrotta dall'arresto dell'imputato, posto che l'associato, mafioso o camorrista, se si tratta di associazione di tipo mafioso, o camorristico, può continuare a far parte della organizzazione e mantenere i contatti anche stando in carcere. Tuttavia, la sentenza di primo grado su tale reato provoca lo effetto interruttivo per cui nel caso del protrarsi dell'attività criminosa, questa va a costituire un nuovo reato autonomamente punibile. Ne consegue che la preclusione ex art. 90 cod. proc. pen. non può aversi che per quella parte di attività già accertata giudiziariamente. (V mass n 099388; (V mass n 123824; (V mass n 143590; (V mass n 167029; (V mass n 169571; (V mass n 169870, sulla prima parte; (contra mass n 173517, sez. I, 20 gennaio 1988, n. 123, in merito, in corso di memorizzazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 416, Cod. Proc. Pen. art. 416 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)