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Sez. 1, Sentenza n. 1528 del 11/02/1992 (Rv. 475671 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche | Incorporazione di una società in un'altra - Iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese - Successiva notificazione della citazione alla società incorporata nel luogo ove aveva sede prima dell'incorporazione - Nullità - Inapplicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1992-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475671-01

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche

Nel caso in cui una società sia estinta a seguito di incorporazione in altra società e l'atto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese a mente dell'art. 2504 cod. civ., è nulla la notificazione della citazione alla società incorporata effettuata, dopo l'iscrizione, nel luogo ove aveva sede prima dell'incorporazione, oltre che per l'inesistenza del destinatario della notifica, per essere venuta meno la sede della società incorporata, sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 145 cod. proc. civ., che subordina la validità della notifica alle persone giuridiche alla consegna dell'atto nella loro sede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)