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Sez. L, Sentenza n. 8344 del 03/05/2004 (Rv. 572546 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO | Erronea indicazione della parte - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572546-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO

L'erronea indicazione del convenuto non determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio qualora il giudice possa escludere ogni incertezza circa la identificazione del destinatario dello stesso. Tale convincimento costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione di accoglimento della opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della Srl "Achille Lauro Airlines" in amministrazione straordinaria, introdotta con atto nel quale era stato evocato in giudizio un soggetto indicato come "Gruppo Flotta Lauro", atto del quale la decisione impugnata aveva escluso la nullità sul rilievo che la notificazione dello stesso presso la sede legale dell'amministrazione straordinaria escludeva ogni incertezza sul soggetto passivo dell'azione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)