Sez. 3, Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024 (Rv. 670549-02)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE | Fatto del creditore rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. - Automatica liberazione del fideiussore - Insussistenza - Prova del pregiudizio giuridico - Necessità.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.
Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)