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Sez. 3, Sentenza n. 16374 del 04/08/2005 (Rv. 584720 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza (procedimenti successivi all'entrata in vigore delle disposizioni dall'art. 669 "septies" cod. proc. civ.) - Rigetto della richiesta - Rimedi reperibili - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584720-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il ricorso introduttivo di un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. presentato in data successiva al primo gennaio 1993 soggiace alla disciplina di cui all'art. 669 "septies" e "terdecies" cod. proc. civ., con la conseguenza che il provvedimento negativo eventualmente pronunciato dal giudice adito è soggetto, rispettivamente, al rimedio del reclamo (per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 253 del 1994), ovvero a quello dell'appello (nella ipotesi in cui il pretore abbia deciso nel merito, con provvedimento dalla sostanziale natura di sentenza), e non anche a quello del ricorso per cassazione, che va dichiarato, nella specie, inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)