Sez. 2, Sentenza n. 16725 del 27/11/2002 (Rv. 558753 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Statuizione sulle spese - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Provvedimenti possessori - Estensibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 669 "septies", terzo comma, cod. proc. civ., che prevede l'opponibilità, ai sensi degli artt. 645 segg. cod. proc. civ., della condanna alle spese contenuta nel provvedimento di rigetto - e che si estende anche al procedimento possessorio, essendo con esso compatibile - pur disciplinando espressamente solo l'ipotesi di provvedimento negativo, deve intendersi come norma generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dai citati artt. 645 segg. ogni statuizione sulle spese, evitando così il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., strumento spesso sproporzionato alla rilevanza degli interessi coinvolti in tema di spese processuali; ne consegue che deve ritenersi in ogni caso inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avente ad oggetto la statuizione sulle spese processuali in sede cautelare, anche quando detta statuizione non sia di condanna, ovvero quando intervenga per la prima volta in sede di reclamo, o quando, per qualsiasi motivo, sia intervenuto un provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)