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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 febbraio 1980, causa 67/79

Decisione
decisa il 1980-02-28
ECLI
ECLI:EU:C:1980:59

Epigrafe

Nel procedimento 67/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra Waldemar Fellingen, Rehlingen, e Bundesanstalt für Arbeit (ente federale per il lavoro), Norimberga, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 68, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di Sezione; G. Bosco e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

punto 1
Il sig. Waldemar Feliinger, cittadino tedesco, di professione stuccatore, lavorava nella Repubblica federale di Germania fino al 10 ottobre 1974 con una retribuzione lorda che ammontava, nell'ultimo mese durante il quale l'interessato era stato occupato (1o-30 settembre 1974), a 3872 DM. Dall'11 ottobre 1974 al 10 novembre 1974, il Fellinger, rimasto disoccupato, percepiva dall'ufficio del lavoro di Saarlouis l'indennità di disoccupazione, calcolata in base ad una retribuzione unitaria di 815 DM. L'11 novembre 1974 il Fellinger iniziava a lavorare come frontaliero nel Lussemburgo. Essendo rimasto nuovamente disoccupato, egli percepiva dall'ufficio del lavoro tedesco, fino al 12 gennaio 1975, l'indennità di disoccupazione calcolata in base alla retribuzione da ultimo corrispostagli nella Repubblica federale di Germania. Dal 13 gennaio al 2 agosto 1975, il Fellinger lavorava di nuovo nel Lussemburgo, ma, poiché risultava ancora una volta disoccupato dal 3 agosto 1975, l'ufficio del lavoro di Saarlouis gli concedeva la relativa indennità, calcolata in base ad una retribuzione unitaria, nel luogo di residenza, di 395 DM. Dopo un ulteriore periodo di lavoro nel Lussemburgo, dal 20 agosto al 20 novembre 1975, essendo di nuovo disoccupato, egli fruiva di un'indennità dello stesso importo, a decorrere dal 21 novembre 1975. A proposito di quest'ultima indennità il Fellinger proponeva reclamo alla Bundesanstalt für Arbeit a Norimberga, richiamando in particolare quanto disposto dall'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il quale recita: «L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad un'occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro». Egli chiedeva perciò l'applicazione del 1° inciso di questa norma, sostenendo che «l'ultima occupazione», elemento determinate per il calcolo delle prestazioni ai sensi della stessa, corrispondeva nel suo caso al lavoro svolto da ultimo nella Repubblica federale di Germania, e che era pertanto in base all'importo della retribuzione percepita per tale lavoro che doveva essere effettuato il calcolo delle prestazioni di disoccupazione. La Bundesanstalt für Arbeit respingeva il reclamo obiettando che, nella fattispecie, l'espressione «ultimo occupazione» indicava il lavoro svolto nelle Repubblica federale di Germania immediatamente prima del periodo di disoccupazione. Ora, poiché prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento, il 21 novembre 1975, il Fellinger non aveva lavorato nella Repubblica federale bensì nel Lussemburgo, doveva applicarsi il 2° inciso dell'art. 68, n. 1, di guisa che le prestazioni di disoccupazione da liquidarsi a decorrere dal 21 novembre 1975 dovevano essere calcolate non già in base alla retribuzione percepita nell'ultimo posto occupato in Germania, bensì in base alla retribuzione usuale corrispondente, nel luogo di residenza — cioè nella Repubblica federale di Germania — ad un'attività equivalente o analoga a quella esercitata in territorio lussemburghese. Secondo la legislazione tedesca, il salario da prendere in considerazione era quello stabilito dal contratto collettivo per il luogo di residenza dell'interessato, e cioè 9,93 DM l'ora, per una settimana lavorativa di 40 ore.
punto 2
Il ricorso proposto dall'interessato, contro tale provvedimento, al Sozialgericht della Saar veniva respinto il 17 febbraio 1977. Il Fellinger interponeva appello dinanzi al Landessozialgericht, il quale, con sentenza 26 ottobre 1977, riformava la pronunzia di primo grado e condannava l'ente previdenziale a calcolare l'indennità controversa, a partire dal 21 novembre 1975, in base alla retribuzione percepita dall'interessato nell'ultimo posto da lui occupato nella Repubblica federale di Germania. La lite giungeva infine dinanzi al Bundessozialgericht, il quale riteneva che: l'interessato è soggetto, nella fattispecie, in quanto lavoratore frontaliero, all'art. 71 del regolamento n. 1408/71 e ha diritto, perciò, alle prestazioni di disoccupazione ai sensi del n. 1, lett. a), ii) dello stesso articolo; il tenore letterale dell'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo al calcolo dell'indennità di disoccupazione, sembra suggerire l'idea che tale calcolo debba essere basato sulla retribuzione corrispondente all'ultima attività esercitata nel paese di residenza, indipendentemente dall'epoca in cui si colloca tale ultimo periodo di attività; questa interpretazione appare particolarmente opportuna nel caso dei lavoratori frontalieri, i quali, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. a), ii) del regolamento, fruiscono delle prestazioni secondo le norme dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, nonostante il fatto che non vi abbiano esercitato la loro ultima attività; tuttavia, l'interpretazione letterale dell'art. 68, n. 1, 1o inciso, dà luogo a dubbi in quanto, mentre l'art. 68 non ammette soluzioni di continuità fra l'ultimo periodo lavorativo nel paese di residenza e il periodo di disoccupazione, la suddetta interpretazione implica la conseguenza che la retribuzione percepita per l'ultimo periodo di attività verrebbe in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione, anche qualora questo periodo risalisse a molto tempo prima; questa interpretazione dell'art. 68, n. 1, 1o inciso, potrebbe avere incidenza negativa nei casi in cui il disoccupato abbia lavorato nel paese di residenza solo all'inizio della sua attività professionale, proseguendo poi la propria attività in un altro Stato membro; inoltre, essa darebbe luogo a notevoli inconvenienti negli Stati membri nei quali non esiste l'indicizzazione dell'indennità di disoccupazione. Ciò considerato, il Bundessozialgericht decideva, con ordinanza 15 febbraio 1979, di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni: «1) Se, in caso di disoccupazione di un lavoratore frontaliero, l'ente previdenziale competente del luogo di residenza debba tenere conto, ai sensi dell'art. 68, n. 1, 1o inciso, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, della retribuzione riscossa dall'interessato per ”l'ultima occupazione” che ha avuto nel territorio di detto Stato, solo nel caso in cui tale occupazione abbia preceduto immediatamente l'iscrizione nelle liste di collocamento. 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se si debba prendere in considerazione la retribuzione riscossa dall'interessato per ”l'ultima occupazione” nello Stato di residenza anche nel caso in cui questa occupazione — come nel caso in esame — abbia avuto termine 14 mesi prima dell'ultima iscrizione nelle liste di collocamento. 3) Se si possa parlare di un'occupazione per un periodo inferiore a 4 settimane, ai sensi dell'art. 68, n. 1, 2° inciso, del detto regolamento, anche nel caso in cui, nel territorio dello Stato di residenza, non sia stata esercitata assolutamente nes-sun'attività lavorativa e comunque nessun'attività rilevante in base alla soluzione data alle questioni sub 1) e sub 2)».
punto 3
L'ordinanza di rinvio č pervenuta in cancelleria il 25 aprile 1979. In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte la Bundesanstalt für Arbeit, rappresentata dal proprio agente sig. Montfort, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Koch, in qualità di agente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 19 settembre 1979, adottata ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, essa ha deciso di rimettere la causa alla Prima Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia

paragrafo 1
La Bundesanstalt für Arbeit ha sostenuto che, a norma del 1o inciso dell'art. 68, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'indennità di disoccupazione dev'essere calcolata in base alla retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima attività esercitata nel territorio dello Stato che corrisponde tale prestazione, purché detta attività sia in effetti quella immediatamente precedente all'acquisto del diritto all'indennità e l'interessato l'abbia esercitata almeno per quattro settimane. In tutti gli altri casi, il calcolo delle prestazioni va effettuato in conformità al 2° inciso dell'art. 68, n. 1, del regolamento.
paragrafo 2
L'esattezza di questa tesi trova conferma nell'art. 81 del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo cui il lavoratore che chiede l'indennità di disoccupazione è tenuto a presentare un attestato, per il calcolo delle prestazioni, qualora non abbia svolto la sua ultima attività lavorativa per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'ente previdenziale competente.
paragrafo 3
La presentazione del suddetto attestato (con l'indicazione della natura dell'ultima attività svolta in un altro Stato membro e del settore economico in cui questa č stata svolta) è necessaria in quanto, nell'ipotesi di cui sopra, il calcolo dev' essere effettuato a norma dell'art, 68, 1, 2° inciso, del regolamento (CEE) n. 1408/71, cd a tal fine l'ente competente deve disporre dei dati contenuti nell'attestato.
paragrafo 4
Per «ultima occupazione» si deve quindi intendere l'ultima attività esercitata per un periodo di almeno quattro settimane immediatamente prima dell'iscrizione nelle liste di collocamento nel paese in cui viene corrisposta la prestazione.
paragrafo 5
La Commissione delle Comunità europee osserva anzitutto che, sia le parti nella causa principale, sia il giudice a quo, ritengono che l'«ultima occupazione» di cui si deve tener conto ai sensi dell'art. 68, n. 1, 1o inciso, è nella fattispecie l'ultima attività esercitata nella Repubblica federale di Germania. Le questioni sottoposte alla Corte mirano quindi unicamente a stabilire se l'«ultima occupazione» sia quella che precede immediatamente lo stato di disoccupazione o possa essere anche un'occupazione risalente a molto tempo prima.
paragrafo 6
Questo modo di porre il problema è conforme alla lettera della norma surricordata. Esso corrisponde inoltre ad uno dei principi cui è informato il regolamento n. 1408/71 e secondo il quale l'ente competente di uno Stato non tiene conto della retribuzione, in quanto tale, percepita nel territorio di un altro Stato membro.
paragrafo 7
Ci si deve chiedere, però, se tale interpretazione risulti conforme, qualora la si applichi ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, all'intenzione dell'autore della norma e ai legittimi interessi dei disoccupati di cui trattasi. L'«ultima occupazione» ai sensi dell'art. 68, n. 1, 1o inciso, è l'ultima attività esercitata nel tempo, non soltanto l'ultima attività esercitata nel territorio dello Stato membro competente. La norma in questione intende, in via di principio, prendere in considerazione l'ultima retribuzione effettivamente percepita prima che subentrasse lo stato di disoccupazione.
paragrafo 8
I lavoratori frontalieri esercitano, per definizione, la loro ultima attività prima della disoccupazione al di fuori del territorio dello Stato nel quale risiedono. È quindi impossibile, nel loro caso, applicare alla lettera l'art. 68, n. 1, 1o inciso. Di conseguenza, non si può far altro che applicare il 2° inciso della stessa norma (assimilando ad un'attività esercitata per quattro settimane la totale mancanza di occupazione nello Stato di residenza), il che equivale a calcolare le prestazioni di disoccupazione in funzione del livello delle retribuzioni nello Stato di residenza del disoccupato.
paragrafo 9
Tenuto conto del fatto che i lavoratori frontalieri si spostano più spesso dalle regioni a basso livello retributivo alle regioni in cui vi sono salari elevati che non in senso inverso, la soluzione sopra prospettata potrebbe avere conseguenze ingiuste e non conformi allo scopo perseguito dal legislatore comunitario. E quindi giustificato il tentativo di risolvere diversamente il problema, prendendo in esame l'art. 68 in collegamento con le altre disposizioni del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 10
Secondo la norma generale di competenza enunciata nell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento, il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui egli è occupato. L'art. 68 presuppone quindi che il disoccupato abbia svolto la propria attività lavorativa nel territorio di tale Stato, immediatamente prima che intervenisse la disoccupazione. L'art. 71, n. 1, lett. a), ii), stabilisce un'eccezione a questa regola nei confronti del lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, per il quale è previsto ch'egli fruisca delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato membro in cui risiede «come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione». Su questa finzione giuridica è fondata la competenza dello Stato membro di residenza quanto all'ultima attività svolta dall'interessato immediatamente prima che questi si trovasse in stato di disoccupazione. L'esercizio di tale attività va quindi considerata come soggetta alla legislazione dello Stato in cui il disoccupato risiede, il che induce a considerare la retribuzione percepita per tale attività come compresa nell'ambito d'applicazione delle relative disposizioni. È quindi logico intendere per «territorio» dello Stato membro competente, ai sensi dell'art. 68, n. 1, 1o inciso, il campo d'applicazione della legislazione di tale Stato. Con riferimento al caso di specie, ciò significa che si dovrebbe tener conto esclusivamente della retribuzione percepita dall'interessato (per un periodo superiore a 4 settimane), immediatamente prima di rimanere disoccupato, durante la sua ultima occupazione alle dipendenze di un'impresa lussemburghese.
paragrafo 11
Questa seconda interpretazione risponde al principio secondo cui si deve prendere in considerazione l'ultima retribuzione effettivamente percepita prima che intervenisse lo stato di disoccupazione, ed presenta inoltre il vantaggio di tener conto del livello delle retribuzioni esistente nello Stato membro in cui il disoccupato abbia lavorato. Essa è invece in contrasto col principio secondo cui non si dovrebbe tener conto della retribuzione, in quanto tale, percepita nel territorio di un altro Stato membro.
paragrafo 12
In base ai testi attualmente in vigore, non vi è alcuna possibilità di accertare a quale dei due principi debba darsi la preferenza.
paragrafo 13
Stando così le cose, la Commissione ritiene che la prima questione potrebbe essere risolta nel seguente modo:
paragrafo 14
»”L'ultima occupazione” ai sensi dell'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è l'attività che il disoccupato ha esercitato da ultimo immediatamente prima che intervenisse la disoccupazione»,
paragrafo 15
il che renderebbe superfluo risolvere la seconda questione.
paragrafo 16
Quanto alla terza questione, vi sono due soluzioni possibili. Qualora si ammettesse che il legislatore comunitario abbia voluto dare la preminenza al principio secondo cui non si deve tener conto delle retribuzioni percepite all'estero, la questione andrebbe risolta come segue:
paragrafo 17
«Nel caso di un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa ai sensi dell'art. 71, n. i, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71, l'ente competente del luogo di residenza deve, secondo l'art. 68, n. 1, 2° inciso, dello stesso regolamento, calcolare le prestazioni esclusivamente in base alla retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad un'attività equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro».
paragrafo 18
Se, per contro, si volesse dare la preferenza al principio della retribuzione effettivamente percepita o delle prestazioni basate sul livello delle retribuzioni corrisposte nello Stato in cui il disoccupato aveva lavorato, la soluzione dovrebbe essere la seguente:
paragrafo 19
«Nel caso di un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71, l'ente competente del luogo di residenza deve, secondo l'art. 68, n. 1, 1o inciso, dello stesso regolamento, tenere esclusivamente conto, nel calcolo delle prestazioni, della retribuzione corrispondente all'ultima attività esercitata dal disoccupato, come se questi fosse stato occupato nel territorio dello Stato membro in cui risiede».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il resistente nella causa principale (rappresentato dal sig. K. Leingärtner, del Deutscher Gewerkschaftsbund), la Bundesanstalt für Arbeit (rappresentata dal suo direttore amministrativo sig. M. Müller) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. N. Koch) hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 29 novembre 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 24 gennaio 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 15 febbraio 1979, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 1979, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU 1977, n. L 149, pag. 1), e in particolare dell'art. 68 di tale regolamento.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorte fra un lavoratore subordinato, cittadino tedesco e residente nella Repubblica federale di Germania, e l'ente federale per il lavoro (Bundesanstalt für Arbeit) con sede in Norimberga, in merito al calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute a detto lavoratore dall'ufficio del lavoro (Arbeitsamt) di Saarlouis. Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'interessato aveva lavorato nella Repubblica federale di Germania fino al 10 ottobre 1974, data in cui rimaneva disoccupato e dalla quale percepiva dall'ufficio del lavoro di Saarlouis un'indennità di disoccupazione calcolata in base alla retribuzione relativa al suo ultimo lavoro in Germania. Dopo aver successivamente lavorato, come frontaliero, nel Granducato del Lussemburgo, ed essere stato due volte iscritto come disoccupato nelle liste di collocamento, egli si vedeva attribuire, dal suddetto ufficio, prestazioni di disoccupazione calcolate in base alla retribuzione che avrebbe percepito, nella Repubblica federale, per una attività equivalente a quella da lui esercitata da ultimo nel Lussemburgo. L'interessato contesta il metodo applicato dall'ufficio del lavoro tedesco per calcolare dette prestazioni di disoccupazione, e sostiene che queste dovrebbero essere liquidate in base alla retribuzione corrispostagli per la sua ultima attività lavorativa nella Repubblica federale; l'ufficio del lavoro è invece del parere che il calcolo sia conforme all'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
punto 3
Per pronunciarsi su questo punto della controversia, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in caso di disoccupazione di un lavoratore frontaliero, l'ente previdenziale competente del luogo di residenza debba tenere conto, ai sensi dell'art. 68, n. 1, 1o inciso, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, della retribuzione riscossa dall'interessato per ”l'ultima occupazione” che ha avuto nel territorio di detto Stato, solo nel caso in cui tale occupazione sia stata l'ultima prima dell'iscrizione nelle liste di collocamento. 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se si debba prendere in considerazione la retribuzione riscossa dall'interessato per ”l'ultima occupazione” nello Stato di residenza anche nel caso in cui questa occupazione — come nel caso in esame — abbia avuto termine 14 mesi prima dell'ultima iscrizione nelle liste di collocamento. 3) Se si possa parlare di un'occupazione per un periodo inferiore a 4 settimane, ai sensi dell'art. 68, n. 1, 2° inciso, del detto regolamento, anche nel caso in cui, nel territorio dello Stato di residenza non sia stata esercitata assolutamente nessun'attività lavorativa e comunque nessun'attività rilevante in base alla soluzione data alle questioni sub 1) e sub 2)»
punto 4
Per ragioni di connessione, tali questioni vanno esaminate congiutamente.
punto 5
Dall'ordinanza di rinvio risulta ch'esse sono state formulate riguardo ad un lavoratore frontaliero, cioé ad un lavoratore che, secondo la definizione datane dall'art. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, «è occupato nel territorio d'uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro», e per il quale l'ente competente a corrispondere le prestazioni di disoccupazione è, a norma dell'art. 71, lett. a), ii), dello stesso regolamento, quelle dello Stato nel cui territorio il lavoratore risiede. È quindi con riguardo alle circostanze che caratterizzano la situazione di un siffatto lavoratore che va interpretato, nella fattispecie, l'art. 68, n. 1, del suddetto regolamento, il quale recita: «1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad un'occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro».
punto 6
Queste disposizioni, che figurano tra le «disposizioni comuni» del capitolo 6 del titolo III del regolamento, relativo alla «disoccupazione», hanno portata generale e non riguardano situazioni particolari, proprie di determinate categorie di lavoratori. Esse si riferiscono manifestamente all'ordinaria ipotesi del lavoratore normalmente occupato nel territorio dello Stato competente, nel quale egli risiede o dimora, e stabiliscono, nel 2° inciso, la particolare disciplina ivi enunciata solo per il caso eccezionale in cui detto lavoratore non abbia esercitato la sua ultima attività nel territorio di tale Stato «per almeno quattro settimane». Così come sono redatte, le disposizioni in parola non consentono quindi di definire il criterio di calcolo da applicare per le prestazioni di disoccupazione dovute ad un lavoratore frontaliero che, mentre risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato occupato, non può in nessun caso, per la sua stessa qualità di frontaliero, esercitare la propria attività nel territorio dello Stato che gli corrisponde le prestazioni di disoccupazione. L'applicazione di tali disposizioni ad un siffatto lavoratore implicherebbe che questi, trovandosi per definizione nella situazione contemplata dall'art. 68, n. 1, 2° inciso, sarebbe normalmente sottoposto al regime quivi stabilito a titolo eccezionale e non potrebbe mai fruire di prestazioni di disoccupazione basate sulla retribuzione effettivamente percepita per l'ultima attività. Un trattamento del genere in materia di prestazioni di disoccupazione lo porrebbe in una situazione di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori, per i quali lo Stato di occupazione, in cui essi risiedono o dimorano, è normalmente lo Stato competente. Tale trattamento sarebbe d'altra parte in contrasto con le esigenze della libera circolazione della manodopera. Poiché le migrazioni giornaliere avvengono spesso dai paesi a bassi salari ai paesi a salari più elevati, la circostanza che le prestazioni di disoccupazione corrisposte ai lavoratori frontalieri non possano mai essere calcolate in base a questi ultimi salari potrebbe infatti scoraggiare tali migrazioni e, per ciò stesso, la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
punto 7
Stando così le cose, la disciplina da applicare ai lavoratori frontalieri, quando la legislazione dello Stato competente stabilisce che le prestazioni di disoccupazione sono calcolate in base alla «retribuzione anteriore», deve desumersi dall'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, alla luce del principio generale cui sono informati questa norma e il regolamento nel suo complesso. A tal fine, è opportuno rilevare anzitutto che, come risulta in particolare dal nono punto del preambolo, il regolamento n. 1408/71, «nell'intento di permettere la mobilità della manodopera in condizioni migliori», mira fra l'altro a garantire al lavoratore rimasto privo di occupazione «il beneficio delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto». Un siffatto obiettivo implica chiaramente che le prestazioni di disoccupazione, nel regolamento n. 1408/71, sono considerate in modo tale da non ostacolare la mobilità dei lavoratori, compresi i frontalieri, e che perciò si vuole garantire agli interessati la corresponsione di prestazioni che tengano conto, entro i limiti del possibile, delle condizioni di lavoro, e in particolare della retribuzione, di cui essi fruivano sotto la legislazione dello Stato membro in cui abbiano avuto l'ultima occupazione. Inoltre, dal 1o inciso dell'art. 68, n. 1, risulta che, a prescindere dal caso particolare contemplato dal 2° inciso, la retribuzione «anteriore», costituente di regola la base di calcolo delle prestazioni, è, ai sensi di questo regolamento, la retribuzione «riscossa» dall'interessato per la sua ultima occupazione, mentre soltanto a titolo eccezionale e derogatorio la base di calcolo delle prestazioni stesse può essere, in certi casi, la retribuzione presunta, non effettiva, corrispondente all'ultima occupazione.
punto 8
Tenuto conto di tutti questi fattori, ne consegue che l'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71 si fonda sul principio generale secondo cui la retribuzione anteriore che serve di base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione è di regola la retribuzione effettivamente riscossa dal lavoratore per l'ultima attività subordinata da lui esercitata immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento. Questo principio è conforme non soltanto agli imperativi della libera circolazione dei lavoratori, di cui all'art. 51 del Trattato, ma anche all'esigenza, postulata dal regolamento n. 1408/71, di garantire ai lavoratori prestazioni di disoccupazione proporzionate alle condizioni salariali di cui fruivano al momento in cui subentrava lo stato di disoccupazione.
punto 9
Per queste ragioni, le questioni formulate dal giudice a quo vanno risolte dichiarando che l'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, considerato alla luce dell'art. 51 del Trattato e degli obiettivi da esso perseguiti, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un lavoratore frontaliero, ai sensi dell'art. 1, lett. b), di tale regolamento, in stato di disoccupazione completa, l'ente competente dello Stato membro di residenza, la cui legislazione interna stabilisca che il calcolo delle prestazioni è basato sull'importo della retribuzione anteriore, deve calcolare dette prestazioni tenendo conto della retribuzione riscossa dell'interessato per l'ultima attività subordinata da lui esercitata nello Stato membro in cui era occupato immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 15 febbraio 1979, dichiara: L'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, considerato alla luce dell'art. 51 del Trattato e degli obiettivi da esso perseguiti, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un lavoratore frontaliero, ai sensi dell'art. 1, lett. b), di tale regolamento, in stato di disoccupazione completa, l'ente competente dello Stato membro di residenza, la cui legislazione interna stabilisca che il calcolo delle prestazioni è basato sull'importo della retribuzione anteriore, deve calcolare dette prestazioni tenendo conto della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima attività subordinata da lui esercitata nello Stato membro in cui era occupato immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento.

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 febbraio 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

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