Sez. 2, Sentenza n. 3610 del 11/04/1987 (Rv. 452554 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ORDINANZE DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - DECISIONE SU DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE - APPELLO - NECESSITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ORDINANZE DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - DECISIONE SU DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE - APPELLO - NECESSITÀ.*
L'ordinanza resa dal tribunale, nel procedimento camerale promosso con opposizione avverso decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali (artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794), è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, solo nella parte in cui statuisca su detta opposizione, mentre, ove decida, ancorché in via non definitiva, su pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dello opponente per denunciare il negligente espletamento del mandato professionale (nella specie, dichiarando l'ammissibilità della relativa domanda), è impugnabile, con riguardo a tale distinta pronuncia, con appello. (V 2957/69, mass n 342827).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)